Il regime del consolidato fiscale nazionale rappresenta una modalità opzionale per la determinazione del reddito complessivo IRES delle società partecipanti. Questa guida mira a chiarire i punti salienti di questo regime, delineando le condizioni e le procedure per aderirvi.
Definizione e Caratteristiche
Il consolidato fiscale nazionale è un regime che permette di determinare il reddito complessivo IRES di un gruppo di società attraverso la somma algebrica delle singole basi imponibili, come risultano dalle dichiarazioni dei redditi individuali delle società partecipanti.
Le società che desiderano aderire a questo regime, regolamentato dagli articoli 117-129 del TUIR, devono esercitare una specifica opzione che ha una durata triennale e che è irrevocabile. Al termine di ogni triennio, l’opzione viene rinnovata automaticamente per un altro triennio, a meno che non venga revocata seguendo le procedure e i termini stabiliti per la comunicazione dell’opzione.
Requisito del Controllo di Diritto
Per poter aderire al regime del consolidato fiscale nazionale, è fondamentale che esista un rapporto di controllo di diritto, come delineato dall’articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile, e con ulteriori requisiti stabiliti dall’articolo 120 del TUIR.
Il controllo deve sussistere almeno dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione e mantenersi fino alla fine dello stesso.
La nozione di controllo nel contesto del consolidato fiscale differisce parzialmente da quella civilistica. Essa è basata principalmente sul possesso, da parte della società o ente controllante, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea generale, come indicato nell’articolo 2346 del codice civile.
Per determinare la percentuale di controllo, si considerano non solo i diritti di voto direttamente esercitabili dalla società che intende consolidare, ma anche quelli esercitabili attraverso società controllate, fiduciarie o per effetto di persone interposte. Questo include situazioni di controllo indiretto, che assumono rilevanza nella verifica della sussistenza del rapporto di controllo di diritto.
La valutazione della sussistenza del controllo di diritto, prerequisito indispensabile per accedere al consolidato, deve tener conto sia delle partecipazioni detenute direttamente (di “primo livello”) che di quelle detenute indirettamente (di “secondo livello”). In quest’ultimo caso, rilevano solo le partecipazioni di “secondo livello” detenute tramite società partecipate di “primo livello” controllate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile.
Condizioni per l’Esercizio dell’Opzione
Per poter esercitare l’opzione del consolidato fiscale, è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni, tra cui:
- Identità dell’esercizio sociale: tutte le società controllate devono avere lo stesso periodo di imposta della società controllante.
- Esercizio congiunto dell’opzione: sia la società controllante che quelle controllate devono esercitare l’opzione congiuntamente.
- Elezione di domicilio: ogni società controllata deve eleggere il proprio domicilio presso la società controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta in cui viene esercitata l’opzione.
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione.
Conclusione
Il regime del consolidato fiscale nazionale offre un’opzione strategica per la gestione fiscale delle società che fanno parte di un gruppo. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle condizioni e dei requisiti necessari per aderire e mantenere tale regime, garantendo una gestione fiscale ottimale e conforme alle normative vigenti.