Il Consiglio dei Ministri ha adottato il 20 novembre 2018 uno schema di decreto legislativo per modificare il Codice della proprietà industriale, allineandolo alle norme in materia di marchi di impresa agli standard del marchio UE, come previsto dalla direttiva 2015/2436 e dal regolamento 2015/2424.
Si prevede che “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni”, anche se non “suscettibili di essere rappresentati graficamente”, come nel caso delle rappresentazioni sonore, multimediali o olfattive.
Il titolare di una licenza esclusiva potrà avviare un’azione per contraffazione “se il titolare del marchio, previa messa in mora” non la avvia “in tempi ragionevoli in base alle circostanze” .
Se l’azione per contraffazione verrà avviata dal titolare del marchio, il licenziatario potrà intervenire in essa per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
Nelle cause di decadenza, l’onere della prova di non uso del marchio non ricadrà su chi ha svolto la relativa domanda, ma è il titolare a dover dimostrare un uso congruo del marchio.